“Semaè-Lab17 APS”
STATUTO
Titolo I – Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata
- Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e
delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale non
riconosciuta denominata “Semaè-Lab17 APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”. - L’Associazione ha sede legale in Milano.
- Essa opera prevalentemente in ambito locale, ma potrà operare anche in ambito nazionale e internazionale.
- L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
- L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Scopi
- L’Associazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali
della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. - L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso
l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse
generale. - Essa può operare nei seguenti settori:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5
D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera d);
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (ai sensi dell’articolo 5 D. Lgs.
3 luglio 2017, n. 117, lettera e);
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017,
n. 117, lettera f);
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell’articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera i);
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi
dell’articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera k);
f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,
n.244 (ai sensi dell’articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera w). - Principio ispiratore della Associazione è la volontà di promuovere lo sviluppo culturale, economico e sociale
del territorio, della cittadinanza e della collettività, affinché essi crescano, si sviluppino e si rinnovino, capaci di
confrontarsi con le novità di un mondo in continuo cambiamento e di recepire gli apporti e le sollecitazione
provenienti dall’esterno. L’ educazione alla cultura e all’arte significa assicurare pari dignità ad un linguaggio che
costituisce il terzo fondamentale asse della formazione dell’ individuo, in quanto profondamente connesso con la
salute psicofisica dei cittadini. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) promuovere, sollecitare e sviluppare il dialogo, il dibattito e lo scambio culturale all’interno del tessuto
sociale e del territorio di riferimento, al fine di valorizzare il ruolo di questi strumenti per lo sviluppo
socioculturale;
b) divenire un luogo di formazione artistica e di promozione della cultura, garantendo la possibilità di
avvicinarsi al mondo delle arti classiche (architettura, musica, pittura, scultura, poesia, danza, recitazione),
digitali e dell’artigianato artistico;
c) tutelare e valorizzare il territorio e l’ambiente, promuovendo la tutela del patrimonio paesaggistico e
ambientale, intesi come luogo e strumento di sviluppo sociale ed economico sostenibile e di promozione
culturale, turistica e di solidarietà sociale;
d) diventare per tutti i cittadini un punto di riferimento formativo, informativo e di servizio a cui rivolgersi
e attraverso il quale condividere conoscenze, competenze ed esperienze con l’obiettivo di costruire reti e
sviluppare il tessuto sociale, civile e imprenditoriale;
e) svolgere un ruolo di sostegno e di supporto ai cittadini, agli enti e, in generale, a tutti gli attori presenti
sul territorio, creando collegamenti tra gli stessi e valorizzandone il ruolo specifico e le potenzialità di
sviluppo socioeconomico.
Art.3 – Attività
- Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) organizzazione di convegni, eventi, festival e incontri al fine di promuovere gli scopi sociali, le aree di
interesse e, in generale, il dibattito come forma di confronto e crescita comunitaria;
b) attivazione di laboratori e percorsi informativi e organizzazione di mostre a carattere temporaneo e/o
stabile;
c) attivazione e gestioni di spazi di ritrovo artistico e socioculturale;
d) attivazione di corsi, percorsi formativi, laboratori e workshop, anche attraverso l’utilizzo di mezzi digitali;
e) organizzazione di attività educative a tutti i livelli, rivolgendosi anche ai ragazzi in età scolare;
f) promuovere iniziative di tutela del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, sia attraverso iniziative di
sollecitazione e informazione, sia attraverso azioni dirette;
g) elaborazione e gestione dei servizi di sostegno, educazione ed integrazione nel territorio, quali
doposcuola, laboratori di manualità, sostegno scolastico ed extrascolastico, servizi educativi territoriali;
h) organizzazione, gestione e promozione di sportelli informativi destinati al supporto e all’assistenza dei
cittadini (supporto psicologico, legale e amministrativo e mediazione culturale);
i) organizzazione e gestione di attività ricreative e turistiche finalizzate alla socialità e alla promozione
culturale;
j) realizzazione, sia diretta che mediante accordi con enti e associazioni, di servizi ed attività di solidarietà
sociale finalizzati allo sviluppo del territorio e degli attori che su di esso vivono;
k) sottoscrizione di accordi di collaborazione e convenzione con enti pubblici e/o privati al fine di
promuovere e perseguire gli scopi sociali;
l) organizzazione di attività informative e formative, anche online, per favorire la conoscenza delle
tematiche oggetto degli scopi sociali;
m) organizzazione di punti informativi che fungano da luogo di confronto e scambio di esperienze per i
cittadini;
n) gestione di attività editoriali, anche in forma digitale;
o) sviluppo e creazione di progetti multimediali quali, ad esempio,
a. Siti web
b. Applicazioni
c. Contenuti audio e video
p) creazione e gestione di account e pagine sui c.d. social network;
q) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con
quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. - L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse
generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal
predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso (D. M. 107/2021). L’organo deputato all’individuazione
delle suddette attività secondarie e strumentali è il Consiglio Direttivo. - L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività
di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei
successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II – Norme sul rapporto associativo
Art.4 – Norme sull’ordinamento interno
- L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti, purché
maggiorenni. - Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
dell’Associazione.
Art.5 – Associati
- Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali,
aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. - Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di
promozione sociale. - Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio
Direttivo. - L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,
fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.6 – Procedura di ammissione
- Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio
Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione.In tale domanda deve essere anche precisato che il
richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le
disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. - Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della
domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e con le attività di interesse generale svolte. - L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della
deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. - L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello
all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante
apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo
idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. - Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la
potestà genitoriale. Il genitore, o l’esercente la potestà genitoriale, che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
Art.7 – Diritti e doveri degli associati
- Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali, presentando espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale
provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. - L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,
sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di
voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.15, c.2, del presente Statuto. - Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome,
nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa e le eventuali quote suppletive nella misura e nei termini fissati annualmente
dal Consiglio Direttivo. - Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e/o rivalutabili.
Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo
- La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) morosità a seguito del mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni
dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro il
31 dicembre di ogni anno per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una
nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto. - L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. - Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per
iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato
escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata
o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta)
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al
contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato
dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma
non ha diritto di voto. - L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto
sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III – Norme sul volontariato
Art.9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano
la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed
esclusivamente per fini di solidarietà. - L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro
attività in modo non occasionale. - L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. - L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata,
previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la
propria attività volontaria. - L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. - L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse
generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può
essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero
degli associati.
Titolo IV – Organi sociali
Art.11 – Organi dell’Associazione
- Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo
settore; - L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a
criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il
versamento della eventuale quota associativa annuale. - Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato
mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato.
È ammessa una sola delega per associato. - L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno
una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve
svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla
convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, procederà in sua vece. - La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, o email, o altro mezzo digitale
equivalente, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora
sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda
convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. - L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e
sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente e il segretario della riunione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la
stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione
saranno valide. - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro
associato indicato in sede di riunione assembleare. - Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
- È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui
all’art.30 del Codice del Terzo settore;
f) attribuire all’organo di controllo funzioni di revisione contabile, qualora si verifichino le condizioni di cui
all’art.31 del Codice del Terzo settore, avendo cura di verificare i requisiti di legge;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio
Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del
Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del
Consiglio Direttivo, o da altro organo sociale, o comunque previsto dalla legge. - L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli
associati; in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli associati presenti. - Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in
prima che in seconda convocazione.
Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
- È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. - Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli
associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. - Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in
prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art.15 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
- Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli
associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati
che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza
diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. - Fino al raggiungimento della maggiore età, l’associato minorenne esercita il proprio diritto di voto per il
tramite del genitore, o dell’esercente la potestà genitoriale. Gli associati minorenni in regola con il versamento
della quota associativa concorrono, per il tramite di chi li rappresenta, al raggiungimento dei quorum richiesti. - Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia
richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di
votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
- Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in
regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può
variare da 3 (tre) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi
rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. - Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è
stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi. - I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del
mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta
richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. - La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni
prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. - In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide
le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. - Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per
l’Assemblea. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi,
è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. - Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede
mediante il voto a scrutinio segreto. - Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò
appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.18 – Competenze del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Presidente
e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e
consulenti esterni;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e
strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti
interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali,
oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione. - Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, o uno degli associati, il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. - Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal
Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.19 – Il Presidente: poteri e durata in carica
- Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
- La carica di Presidente può essere revocata dall’Assemblea degli associati.
- La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo. - Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in
particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) nominare il segretario e il vicepresidente;
d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla
ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
e) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. - In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
- La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento
lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del
presente Statuto. - Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente
comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del
Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria
utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del
mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del
numero dei non eletti, si provvede alla sostituzione tramite elezione suppletiva alla prima Assemblea ordinaria
utile. Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta)
giorni dal momento in cui si verifica uno dei casi sopra descritti (mancata ratifica, esaurimento o assenza dei non
eletti). I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo
vigente. - Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà
decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria
entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino
all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria
amministrazione.
Art.21 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
- L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non
necessariamente fra gli associati. - L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle
adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico
prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte
dell’Assemblea. - I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono:
a) essere indipendenti;
b) esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. - Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
- almeno un membro dell’organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.
2 del Codice Civile.
Art.22 – Competenze dell’organo di controllo
- È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo
concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui
all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali
presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. - Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la
revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito
registro. Qualora al momento dell’attribuzione della funzione di revisione legale dei conti vi siano membri non
iscritti all’apposito registro questi ultimi devono dimettersi e si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una
nuova elezione da parte dell’Assemblea. - L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini
dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a
tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.23 – Responsabilità degli organi sociali
- Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione. - I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo (qualora nominati), rispondono nei
confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema
di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
Titolo V – I libri sociali
Art.24 – Libri sociali e registri
- L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. - L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo
sia stato nominato. - L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale. - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il
libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto,
dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione
anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Titolo VI – Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.25 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
- Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso
di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.26 – Risorse economiche
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art.27 – Bilancio di esercizio
- L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,
redatto ai sensi degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea
ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero
entro il 30 aprile di ogni anno. - Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà
prenderne visione. - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,
l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della
rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. - Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, o ne ricorrano i presupposti di legge (art. 14 c. 1 del
Codice del Terzo Settore), il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio,
predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati per la definitiva approvazione. - Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente
svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Titolo VII – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4
(tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. - L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del
patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del
Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore. - In caso di estinzione il patrimonio sarà e devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del
Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII – Titoli onorifici
Art. 29 – Sostenitori
- A coloro i quali aderiscono idealmente agli scopi dell’Associazione, tramite il supporto anche morale alle sue
iniziative, o eventualmente tramite la donazione liberale all’Associazione di denaro e/o di beni e servizi, potrà
essere assegnato il titolo di sostenitore. - Il titolo di sostenitore è puramente onorifico e non obbliga in alcun modo chi se ne fregia nei confronti
dell’Associazione.
Titolo IX – Disposizioni finali
Art.30 – Norme di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le
disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto
compatibili.